L’art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito che in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) i partiti, movimenti politici e le liste che si presentino alle elezioni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet (per le liste nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale), per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione.
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